In quali circostanze si richiede la nomina di un amministratore di sostegno, quali sono i suoi poteri e i suoi doveri e qual è la differenza tra amministratore di sostegno e tutore.
La nomina di un amministratore di sostegno è fondamentale quando diventa necessario provvedere agli interessi di diverse tipologie di persone che riscontrano delle difficoltà nella gestione della normale routine quotidiana.
Si pensi ad un anziano infermo, che non riesce più a gestire le quotidiane faccende burocratiche (come pagare le bollette e gestire la sua pensione), ad un disabile, che non può sbrigare le pratiche che riguardano la sua invalidità, o a individui colpiti da ictus e malati terminali che non riescono ad amministrare le loro attività e i loro patrimoni.
Chi è l’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno è una figura, introdotta nell’ordinamento dalla legge n. 6 del 2004., con compiti di assistenza, sostenimento e rappresentanza di chi è impossibilitato a provvedere ai normali adempimenti quotidiani.
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Chi può richiedere la nomina dell’amministratore di sostegno:
- lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
- il coniuge
- la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini)
- gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore)
- il tutore o il curatore
- il pubblico ministero
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Come va presentato il ricorso:
La domanda, che assume la forma del ricorso, va presentata direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente. Il giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza – ricorso, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Il provvedimento di nomina deve contenere, ai sensi dell’art. 405 c.c., l’indicazione:
- delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
- della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
- dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
- dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
- della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Come avviene la scelta dell’amministratore di sostegno:
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Va specificato che non tutti possono ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno. In particolare, non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Quali sono i poteri dell’amministratore di sostegno:
Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario, si distinguono in:
1) atti di ordinaria amministrazione: (si pensi ad esempio acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l’amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (a meno che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente);
2) atti di straordinaria amministrazione: (si pensi ad esempio alla compravendita di un bene immobile; agire in giudizio…) in questo caso l’autorizzazione proverrà da decreto.
Tutti gli atti che non ricadono nella competenza dell’amministratore di sostegno (ovvero quelli necessari per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane) rimangono in capo al soggetto beneficiario.
Quali sono invece i doveri?
Quanto ai doveri l’art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l’amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente:
- tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
- deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
- deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
- è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Inoltre, l’amministratore di sostegno dovrà, periodicamente, presentare al giudice tutelare una relazione sull’attività svolta, le condizioni in cui versa il beneficiario e il conto economico della gestione
L’amministratore, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Nello svolgimento delle sue funzioni dovrà, quindi, tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di disaccordo, informarne il giudice tutelare.
Cessazione e sostituzione dell’amministratore di sostegno
Secondo l’art. 413 del codice civile, è possibile chiedere la cessazione o la sostituzione dell’amministratore di sostegno quando:
- lo stesso beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o alcuni dei soggetti indicati dall’art. 406 del codice civile, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore
- quando l’amministratore si sia rivelato inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario
La richiesta deve essere motivata e va proposta con apposita istanza al giudice tutelare dal beneficiario, dall’amministratore di sostegno, dal Pm o dagli altri soggetti indicati dall’art. 406 c.c.. L’istanza va comunicata al beneficiario e all’amministratore di sostegno. Il giudice una volta acquisite tutte le necessarie informazioni e disposti i mezzi istruttori decide con decreto motivato.
Qual è la differenza tra amministratore di sostegno e tutore?
Distinguiamo, infine, la figura dell’amministratore di sostegno da quella del tutore.
L’amministratore di sostegno viene nominato quando un soggetto abbia un grado di infermità o impossibilità e il suo compito è di adeguarsi alle esigenze del soggetto assistito; il tutore, invece, è protettore delle persone incapaci, quali i minori e gli interdetti per legge.
L’istituto della tutela serve per proteggere le persone incapaci di provvedere autonomamente ai propri interessi, ovvero i minori e gli interdetti.
In questa seconda categoria, possono rientrare il maggiorenne e il minorenne emancipato, che si trovino in condizione di infermità mentale tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.
Il tutore è nominato dal giudice tutelare, solitamente nella cerchia familiare dell’interdetto. Oltre al tutore, il giudice può nominare un protutore nei casi di conflitto di interessi dell’interdetto con il tutore.
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