In seguito alla vaccinazione anti Covid-19 che sta interessando tutti noi è giusto domandarsi: in caso di effetti dannosi a seguito della somministrazione, è previsto un risarcimento? Chi paga e chi ha diritto ad essere risarcito? Gli Avvocati dello Studio Colombetti chiariscono la questione.
Obbligo vaccinale anti Covid-19: legittimità
La sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità dell’obbligo vaccinale in quanto strumento di salvaguardia di una società democratica, superando quindi il dilemma tra centralità della tutela della persona e l’imposizione di un trattamento sanitario che possa recare qualche rischio per la salute. La scelta dell’obbligo vaccinale, dicono infatti i giudici di Palazzo Spada, non tradisce il primato della persona in quanto essa non recede a oggetto di sperimentazione, dal momento che il vaccino è funzionale a tutelare ogni cittadino da una situazione pandemica caratterizzata da una dinamica di contagio diffuso e letale, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili ed esposte al rischio di malattia grave e di morte, nel rispetto del fondamentale principio di solidarietà della nostra Costituzione (art. 2), il quale riconosce libertà, ma nel contempo richiede responsabilità all’individuo.
Questa scelta dello Stato avviene nella consapevolezza sia di rischi a breve termine che dell’esistenza del c.d. “ignoto irriducibile”, cioè del margine di incertezza, che nonostante tutti gli sforzi della ricerca scientifica, rende impossibile prevedere il rapporto rischio/beneficio degli effetti del vaccino nel lungo periodo. (Cons. St. sent. 7045/2021)
Vaccino anti-Covid19: è giusto considerarlo sperimentale?
Al contrario di quanto viene spesso erroneamente detto, i vaccini anti-Covid19 non hanno carattere “sperimentale”. Il Consiglio di Stato ha chiarito che i vaccini hanno ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata che può essere rilasciata anche in assenza di dati clinici completi, “a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del
medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari”.
Secondo quanto scrive il Supremo Collegio, il carattere condizionato dell’autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco, ma impone al titolare di completare gli studi in corso o condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole. Un concetto fondamentale e utile per valutare possibili richieste di indennità o di risarcimento.
Indennizzo e risarcimento: quali sono le differenze?
Prima di approfondire i rimedi previsti dalla legge per chi ha subito un danno dagli effetti dannosi del vaccino, è fondamentale sottolineare la distinzione tra indennizzo e risarcimento. Il risarcimento è considerato un rimborso conseguente a una situazione di responsabilità civile, ovvero a un atto definito come illecito. Quando si parla di indennizzo, invece, il danno può non essere causato da un comportamento illecito e pertanto non esiste un effettivo obbligo di rimborso. Tuttavia, la legge può prevedere la corresponsione di un importo a titolo di equa riparazione.
La legge di riferimento è la L. 210 / 1992, la quale prevede l’indennizzo per il soggetto che subisca danni irreversibili dopo la somministrazione di un vaccino obbligatorio. Tale indennizzo viene stabilito tramite decreto e varia in base alla gravità dei danni che il vaccino ha provocato. Ad ogni modo, il vaccino anti Covid non è obbligatorio ma fortemente raccomandato, pertanto in questo caso gli eventuali danni da effetto collaterale devono essere trattati diversamente.
Indennizzo per vaccinazione obbligatoria
La vaccinazione Anticovid-19, obbligatoria per i professionisti del settore sanitario (Decreto-legge n. 44/2021, articolo 4) e per tutta la popolazione over 50, rientra a pieno titolo nell’art. 1 della L. 25/02/1992, n. 210, in base al quale chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. Al fine di ottenere il risarcimento, in base alla citata norma, il danneggiato dovrà provare:
- di aver subito lesioni o infermità di tale intensità da aver causato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (sono dunque irrilevanti eventuali febbri passeggere, o modesti disturbi transitori),
- che il danno subito è conseguenza della vaccinazione.
Dal 2001 la competenza per la procedura di indennizzo è stata trasferita dal Ministero della Salute alle Regioni (D.lgs. 31 marzo 1998 e D.p.c.m. 26 maggio 2000), con la sola eccezione della Sicilia. La domanda di indennizzo è presentata dall’interessato alla ASL di residenza, la quale svolge l’istruttoria, verificando la completezza della documentazione allegata e il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Al termine della fase istruttoria, l’Azienda sanitaria invia il fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente, che deve convocare a visita l’interessato. È compito della CMO accertare l’esistenza del nesso causale tra l’infermità ed il vaccino, qualificare il grado di infermità e la tempestività di presentazione della domanda. Il verbale della CMO è notificato al richiedente, che ha 30 giorni di tempo dalla notifica per presentare eventuale ricorso contro la decisione al Ministero della Salute.
Risarcimento per una vaccinazione non obbligatoria, ma fortemente raccomandata
Il vaccino anti Covid non è attualmente obbligatorio (salvo per le categorie sopra citate), ma è vivamente raccomandato. Quando si parla di vaccino raccomandato, ci si riferisce a una campagna vaccinale effettuata da autorità sanitarie locali o nazionali e mirata alla tutela della salute non solo del singolo individuo ma della collettività. Chi decide di non vaccinarsi, inoltre, è soggetto a restrizioni e sanzioni. Per questo occorre comprendere in quali modalità è possibile ottenere un risarcimento in caso di effetti collaterali e reazioni avverse conseguenti alla somministrazione del vaccino anti Covid-19.
Va considerato che, in passato, la Corte Costituzionale si è espressa in merito all’indennizzo per i danni da vaccino non obbligatorio (per esempio con riguardo ai vaccini contro la rosolia, il morbillo, ecc.), estendendo, in assenza di una legge specifica, l’efficacia ai casi da Covid-19. Nel caso di effetti dannosi da vaccino Covid-19, i casi saranno dunque valutati singolarmente dalle nostre Corti attraverso una perizia medico – legale possa accertare il nesso causale fra i danni permanenti riscontrati e la somministrazione vaccinale.
Cionondimeno, sebbene la legge 210 / 1992 riguardi l’indennizzo da parte dello Stato per chi abbia subito danni da un vaccino obbligatorio, la Corte Costituzionale ha dichiarato che, tra un vaccino obbligatorio e un altro fortemente raccomandato non sussiste una differenza significativa. Il diritto ad essere risarciti, infatti, non dipende dall’essersi sottoposti a un trattamento sanitario obbligatorio, ma dall’avere deciso di sottoporsi per dovere e per rispetto nei confronti non solo di se stessi ma anche della collettività.
Danni da vaccino anti-covid: il consenso informato dei vaccinati e la tutela dei medici vaccinatori
Un’altra questione da considerare riguarda il consenso informato che i vaccinati sono obbligati a firmare e la tutela dei medici vaccinatori: si tratta di elementi che possono compromettere o precludere il diritto a ottenere un risarcimento in caso di danni? Secondo la legge sul consenso informato, una persona che si sottopone a un trattamento sanitario ha il diritto di essere informata in maniera chiara e precisa in merito ai vantaggi e ai rischi del trattamento stesso. Nel caso in cui il Tribunale ritenga che l’informativa sia completa, il vaccinato non ha diritto ad essere risarcito, in quanto è stato informato in merito ai possibili danni.
Qualora l’informativa fosse incompleta, il vaccinato ha diritto al risarcimento in sede civile, poiché lo scudo penale evita che medici possano essere condannati per reati penali e perseguibili per lesioni colpose o per omicidio colposo.
Danni da vaccino anti-covid: responsabilità della casa farmaceutica
Un altro elemento da considerare è la responsabilità della casa farmaceutica che ha prodotto il vaccino. Il fatto che un prodotto farmaceutico sia autorizzato alla commercializzazione non evita le responsabilità del produttore in caso di effetti collaterali e danni derivati dalla somministrazione o addirittura di difetti nella formula del farmaco stesso. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 10 maggio 2021, n. 1222), un farmaco è difettoso se non garantisce lo stesso livello di sicurezza di altri prodotti simili, e le informazioni generiche presenti sul foglietto illustrativo non esonerano il produttore dalla responsabilità.
Se un soggetto è in grado di dimostrare una relazione tra un possibile difetto del vaccino e i danni subiti, può esercitare la propria pretesa creditoria, e il produttore può escludere la propria responsabilità solo dimostrando che, al momento della commercializzazione, tale difetto non era riscontrabile in base alle conoscenze scientifiche del momento.
Danni da vaccino anti-covid: responsabilità del Ministero della Salute
Altro profilo che interessa il danno da vaccino è quello relativo alla responsabilità del Ministero della salute. La giurisprudenza ha escluso in questo caso l’applicabilità dell’art. 2050 c.c., (con la relativa attenuazione dell’onere probatorio del danneggiato), e ha inquadrato la responsabilità del Ministero nell’art. 2043 c.c.
In particolare, perché si configuri un risarcimento, in aggiunta all’indennizzo già dovuto per legge in caso di vaccinazione obbligatoria, è necessario fornire la prova che:
- all’epoca della somministrazione del vaccino era conosciuta o conoscibile – secondo le migliori cognizioni scientifiche disponibili – la pericolosità dello stesso
- alla stregua di tali conoscenze, il rispetto del fondamentale principio di precauzione avrebbe imposto di vietare tale tipo di vaccinazione, o di consentirla con rigorose modalità tali da minimizzare i rischi ad essa.
Fu il caso ad esempio del vaccino Sabin, contro la poliomielite, del quale era conosciuta la “pericolosità” perché contenente virus attenutati che dimostravano di riattivarsi durante il transito intestinale, provocando la malattia infettiva paralitica. All’epoca era già noto in ambito internazionale un altro vaccino (Salk) che era invece inattivo. Per questa ragione la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Sent., data ud. 04/02/2011 – 27/04/2011, n. 9406) ha condannato il Ministero della Salute, ritenendolo responsabile di non aver vietato quel tipo di vaccinazione, o comunque di non averla consentito con modalità idonee a limitarne i rischi.
La responsabilità fu riconosciuta dalla Cassazione proprio per il fatto che il Ministero avesse consapevolmente seguito una strada che non era obbligata, perché all’epoca era già esistente l’alternativa di un vaccino inattivo.
Se ritieni di essere nelle condizioni di richiedere un risarcimento perché hai subito un danno riconducibile alla somministrazione del vaccino anticovid-19, compila il form per richiedere un parere agli Avvocati dello Studio Legale Colombetti.