La Suprema Corte, con la sentenza n. 13148 del 30 giugno 2020, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 132 terzo comma del Codice del Consumo, sussiste una presunzione iuris tantum per cui i difetti di conformità del bene venduto che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, si presumono già sussistenti a tale data, salvo che ciò sia incompatibile con la natura del bene o del difetto invocato.
Il caso
Una coppia conveniva in giudizio la società venditrice da cui avevano acquistato un’autovettura usata, riferendo che l’auto manifestava vizi occulti a distanza di tre mesi dalla consegna, regolarmente denuncianti e non riparati.
Pertanto gli acquirenti chiedevano il rimborso dei costi di riparazione e delle somme corrisposte per il noleggio di un’auto sostitutiva, oltre al risarcimento dei danni subiti per il relativo disagio.
La società si costituiva in giudizio, adducendo che il veicolo era perfettamente funzionante al momento della consegna e che il vizio era stato causato da un uso anomalo del mezzo e da una carente manutenzione.
Il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, rigettava la domanda della coppia aderendo alle prospettazioni della ditta venditrice e la sentenza veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Campobasso in data 22.6.2017, ad avviso della quale:
- gli attori avevano provato la presenza di difetti del bene venduto solo a distanza di tre mesi dalla consegna del veicolo ma non anche al momento della consegna;
- dalle deposizioni testimoniali era emerso che l’autovettura al momento della vendita fosse perfettamente funzionante;
- gli attori avevano ammesso un uso eccezionale ed anomalo del mezzo, avendo percorso oltre 140.000 km in pochi mesi.
I motivi del ricorso
La coppia decide di ricorrere sino in Cassazione, contestando la mancata applicazione della disciplina del contratto di vendita contenuta dal Codice del Consumo, in particolare dell’art. 130 del Codice che prevede la responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità.
Secondo gli acquirenti, vi era inoltre una violazione dell’art. 132 del Codice del Consumo, secondo cui vi è una presunzione del difetto di conformità del bene se i vizi si manifestano entro sei mesi dalla consegna: nel caso di specie, trattandosi di vizi emersi dopo solo tre mesi, sarebbe spettato alla concessionaria dar prova della loro insussistenza al momento della vendita.
In tema di compravendita, la disciplina codicistica ha carattere sussidiario rispetto a quella prevista dal Codice del Consumo. La Corte precisa che in materia di compravendita il Legislatore assegna un ruolo prioritario alle norme consumeristiche, mentre la disciplina del Codice Civile ha un ruolo “sussidiario”: gli artt. 128 e segg. del Codice del Consumo si applicano quindi prioritariamente (se ne ricorrono i presupposti), mentre le norme codicistiche trovano spazio solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (così Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n. 14775).
Secondo la sentenza, dal combinato disposto degli artt. 129 e ss. cod. cons. e degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile (in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita), si desume la responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, purché emerga entro due anni dalla consegna.
Ciò legittima il compratore ad esperire i rimedi contemplati al successivo art. 130, sempre che denunci il difetto al venditore entro due mesi dalla scoperta.
Inoltre, l’art. 132 terzo comma del Codice del Consumo prevede una specifica presunzione iuris tantum, per cui i difetti del bene venduto che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, si presumono già sussistenti a tale data, salvo che ciò sia incompatibile con la natura del bene o del difetto invocato.
Si tratta di una presunzione relativa, superabile quindi mediante prova contraria, finalizzata a favorire la posizione del consumatore: se il difetto emerge entro i sei mesi, questi potrà infatti limitarsi ad allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene.
Superati i sei mesi torna invece operativo il regime probatorio generale, per cui il consumatore dovrà provare che il difetto era presente fin dall’origine.
Difetti del bene venduto: conclusioni
Dalla sentenza degli Ermellini si evince che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta e non oggettiva: prescinde infatti dall’accertamento di colpevolezza del produttore, ma non dalla dimostrazione di esistenza di un difetto del prodotto.
Ai sensi dell’art. 120 del Codice del Consumo, grava quindi sul danneggiato la prova del collegamento causale tra difetto e danno, fornita la quale spetterà al produttore dimostrare che il difetto non esisteva quando il prodotto è stato posto in circolazione.
La Corte di merito avrebbe dovuto accertare se il vizio era stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e, essendosi manifestato entro sei mesi dalla consegna, applicare la presunzione di responsabilità a carico del venditore, salvo che tale ipotesi fosse incompatibile con la natura del bene o del difetto di conformità.
Il ricorso degli acquirenti dell’autovettura è stato così accolto, dal momento che non era quindi sufficiente affermare che l’auto fosse stata controllata prima della vendita, al contrario sarebbe stato necessario verificare, al momento di denuncia del vizio, la causa che lo aveva generato e, solo all’esito di tale accertamento, confermare l’uso anomalo del mezzo.
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