divorzio e assegno di mantenimento

Tenore di vita e contributo dell’ex coniuge sono i nuovi parametri per l’assegno di mantenimento.

Con la sentenza n. 18287, le Sezioni Unite della Cassazione hanno riscritto le regole per l’attribuzione dell’assegno di divorzio,  stabilendo che si dovrà “adottare un criterio composito” che tenga conto “delle rispettive condizioni economico-patrimoniali” e “dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge” al “patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all’età”.

Già un anno e due mesi fa, la cosiddetta “sentenza Grilli” (che vedeva opposto l’ex ministro Vittorio Grilli alla ex moglie Lisa Lowenstein) aveva rivoluzionato le cose stabilendo che l’assegno di divorzio non sarebbe più stato determinato dal mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma dall’indipendenza e l’autosufficienza economica dell’ex coniuge. La sentenza risultava però incompleta.

Era ancora necessario dire addio alla giurisprudenza che per decenni aveva concesso indistintamente l’assegno, dando un peso notevole al parametro del tenore di vita ma, allo stesso tempo, importante era non cadere nell’eccesso contrario, quello a cui rischiava di portare la sentenza Grilli, escludendo totalmente il criterio del tenore di vita durante il matrimonio.

Ora gli Ermellini si sono finalmente pronunciati: “Ai fini del riconoscimento dell’assegno si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all’età dell’avente diritto”.

Il parametro così indicato – si legge ancora – si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo”.

 

Cerchiamo di riassumere la sentenza declinandone i punti fondamentali:

  • All’assegno di divorzio deve essere attribuita una funzione assistenziale  (per assenza incolpevole di mezzi di sostentamento), compensativa e perequativa (per rafforzare la posizione dell’ex coniuge che ha contribuito in qualche modo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma anche alla ricchezza dell’altro)
  • il Giudice dovrà accertare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche in relazione alle potenzialità future
  • l’assegno divorzile sarà deciso sulla base di diversi parametri: la durata del matrimonio, l’impegno dato da ciascuno dei coniugi al ménage familiare, l’età dei coniugi e le loro potenzialità reddituali future
  • l’assegno potrà essere sempre revisionato o escluso senza limiti di tempo in caso di modifica oggettiva delle condizioni che lo hanno determinato

 

Avevamo già parlato dei casi di divorzio e separazione nei quali può venir meno il diritto all’assegno di mantenimento (clicca qui), ma la sentenza n. 18287 è importante perché destinata ad aprire diversi casi. In primis quello che sembrava chiuso dopo la decisione della Corte d’Appello di Milano, che a novembre 2017, aveva accolto l’istanza dell’ex premier Silvio Berlusconi di applicare proprio la sentenza Grilli sull’assegno di divorzio che deve all’ex moglie. In base a questa decisione, Veronica Lario avrebbe dovuto restituire circa 43 milioni di euro e non ricevere più l’assegno mensile da 1,4 milioni di euro.

In ogni caso, da oggi, è probabile che l’assegno divorzile verrà negato al coniuge benestante che non abbia dovuto sacrificare se stesso in nome del matrimonio. Viceversa, al coniuge benestante che abbia contribuito alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro, dovrà essere riconosciuto l’assegno divorzile in forza della sua componente perequativa, data la sua capacità di autosostentamento.

In altre parole, se il coniuge richiedente l’assegno non ha contribuito alla formazione del patrimonio familiare o personale dell’altro, non gli sarà riconosciuto alcun assegno se economicamente autosufficiente; mentre, se non lo è, gli verrà riconosciuto solo un assegno limitato agli alimenti, in forza della componente assistenziale dello stesso.

La sentenza della Cassazione ha evidenziato come l’ammissione della funzione equilibratrice dell’assegno non abbia come obiettivo la ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma soltanto il riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione di confronto attuale.

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