espropriazione pubblica utilità

espropriazione pubblica utilità

Per espropriazione per pubblica utilità si intende quel provvedimento amministrativo di esproprio attraverso il quale la Pubblica Amministrazione acquisisce la proprietà di un bene privato per motivi di interesse pubblico, corrispondendo all’espropriato un indennizzo.

L’espropriazione per pubblica utilità, disciplinata dal D.P.R. n. 327/2001 (cd. Testo Unico in materia di espropriazione), può essere considerata uno dei più importanti provvedimenti ablatori reali, relativamente a quegli atti con i quali il pubblico potere sacrifica gli interessi di un privato cittadino a vantaggio della collettività.
L’art. 42 della nostra Costituzione, al comma 3, prevede infatti che la proprietà privata possa essere espropriata nei casi previsi ex lege per motivi di interesse generale. Si deducono i seguenti principi:

  1. Riserva di legge: si tratta di una riserva relativa, consentendo anche alle fonti secondarie di intervenire in materia, sempre previo intervento di una norma di rango primario;
  2. Motivi di interesse generale: la PA non può espropriare ad libitum ma solo per cause di pubblico interesse, legalmente dichiarate;
  3. Pagamento di un indennizzo: la proprietà privata può essere sacrificata solo con il conseguente riconoscimento di un giusto indennizzo.

Le fasi dell’espropriazione per pubblica utilità

Ai sensi del TU Espropri, il procedimento di espropriazione per pubblica utilità si sviluppa in tre fasi:

  1. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio: questo vincolo viene previsto da un piano regolatore generale per il quale, una volta approvato, l’area individuata e destinata all’esproprio diventa inedificabile;
  2. Dichiarazione di pubblica utilità dell’opera: se l’opera progettata è conforme al piano regolatore e finalizzata a pubblica utilità, consegue direttamente ai provvedimenti con cui è disposta l’espropriazione. Qualora, invece, l’opera non sia conforme alle previsioni urbanistiche, si rende necessaria un’esplicita approvazione del progetto da realizzarsi;
  3. Emanazione del decreto di esproprio: con tale fase, l’esproprio è concluso. La PA acquisisce definitivamente la proprietà del bene, potendosi immettere nel godimento dello stesso solo da tale momento, salvo eventuali provvedimenti di occupazione preliminare.

A seguito di lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ad oggi, si ritiene che la prima fase, relativa all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, possa durare al massimo per 5 anni, entro i quali è necessario adottare la dichiarazione di pubblica utilità, mentre entro i 5 anni successivi deve essere adottato il decreto di esproprio. Tali termini sono stati individuati al fine di creare una certezza giuridica in merito a delle posizioni certamente svantaggiose per i privati cittadini.

Espropriazione per pubblica utilità: cessione volontaria

L’art. 45 TU Espropri prevede che il proprietario possa evitare l’esproprio, accordandosi con la PA tramite un accordo di cessione volontaria. Così facendo, il privato riceve un indennizzo maggiorato rispetto a quello che otterrebbe seguendo l’iter ordinario. Questa procedura è ben accolta dalla PA che ovviamente evita lungaggini processuali ed eventuali contenziosi.
Tale cessione può stipularsi solo fino alla data in cui viene eseguito il divieto di esproprio e non prima che venga dichiarato l’interesse di pubblica utilità sul bene.
In ogni caso, oltre alla cessione volontaria, la PA ben potrebbe stipulare una regolare compravendita per acquistare il bene al fine di concretizzare un’opera di pubblica utilità. Tali strumenti sono alternativi tra loro.

Espropriazione per pubblica utilità: Retrocessione

Questo istituto è disciplinato dagli artt. 46, 47, 48 TU Espropri e si riferisce a tutti quei casi in cui la PA non realizza in tutto o in parte l’opera per la quale è stato espropriato un determinato terreno. Il privato che ha subito tale pregiudizio può manifestare la volontà di riacquistare i beni espropriati. Il riacquisto opera ex nunc, non risolvendosi ovviamente il precedente acquisto.
Il TU distingue tra retrocessione totale e parziale. Nel primo caso l’opera non viene mai stata realizzata, mentre nel secondo caso viene realizzata solo parzialmente; per tale motivo, in caso di retrocessione totale il privato potrà vantare un vero e proprio diritto soggettivo per cui la PA non potrà negare il trasferimento.
In caso di retrocessione parziale, la PA potrà valutare discrezionalmente l’inservibilità del bene ed il conseguente nuovo trasferimento al privato che gode di un mero interesse legittimo.

Per ottenere un parere qualificato o per difendere la propria posizione in caso di procedimento espropriativo, è possibile richiedere al dipartimento specializzato in Diritto Amministrativo dello Studio Legale Colombetti una consulenza qualificata scrivendo una mail ad avvocato@studiolegalecolombetti.it o compilando il form qui in basso.