Da poco meno di un anno la procedura di divorzio e separazione tra i coniugi si è semplificata, cosa fare quindi?
Dall’11 novembre scorso sono entrate in vigore le nuove norme sulla separazione e il divorzio, per separarsi con la procedura di “negoziazione assistita” occorre semplicemente:
- essere in presenza di un avvocato;
- la coppia deve separarsi o divorziare in maniera consensuale;
- non devono essere coinvolti figli minorenni;
- non avere figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- non avere figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
In presenza di un avvocato, il quale esperirà la “negoziazione tra i coniugi” si presenterà una richiesta congiunta al Sindaco o suo delegato (Ufficiale dello Stato Civile ad es.), volta al raggiungimento di un accordo consensuale di:
- Separazione personale
- Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Di modifica delle condizioni di separazione o divorzio L’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza;
se non lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i trenta giorni successivi, la comparizione delle parti.
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