Il maltempo può causare gravissimi danni e le calamità naturali di questi ultimi giorni lo dimostrano. In questi casi, chi deve pagare il risarcimento dei danni provocati ai cittadini che hanno subito ingiustamente le conseguenze del maltempo?
Il principio del risarcimento danni è sempre quello della responsabilità. Così come avviene per gli incidenti stradali o gli illeciti, per esempio, anche per i danni del maltempo devono essere risarciti da chi ne ha colpa.
Nel caso di danni da maltempo, la responsabilità ricadrà dunque sugli enti territoriali che hanno il compito di custodire e salvaguardare il territorio. È quindi il Comune (ma in genere tutti gli enti pubblici a seconda dei compiti) a dover pagare il risarcimento per i danni dal maltempo, ma soltanto se causati da un’omessa custodia.
Come chiedere il risarcimento al Comune?
Per chiedere e ottenere un risarcimento, occorre innanzitutto procurarsi delle prove che ne dimostrino l’entità e l’esistenza del pericolo, come foto o testimonianze. Occorre poi inviare comunicazione al Comune della località di residenza, descrivendo dettagliatamente la tipologia di danno subito e il bene danneggiato e, se effettuate, allegare le fatture delle spese di riparazione già effettuate.
Risarcimento danni alluvione e frane
Quando i danni sono dovuti ad una cattiva gestione territoriale, è il Comune a dover risarcire i danni per alluvione e frane. Il principio del “caso fortuito” che esonera gli enti territoriali da qualsiasi responsabilità, infatti, è valido soltanto in casi di assoluta imprevedibilità. Anche la Cassazione ha più volte ribadito che un insolito aumento delle piogge non è sufficiente per sollevare il Comune da ogni responsabilità.
Il Comune è tenuto quindi a gestire il territorio come prescritto dalla legge, ad esempio effettuando gli interventi di manutenzione come la pulizia degli acquedotti. Se lo fa, non deve risarcire i danni causati da eventi atmosferici che hanno superato le misure precauzionali adottate. I cittadini possono comunque richiedere i sussidi pubblici previsti per fronteggiare le calamità naturali da parte dello Stato.
Risarcimento danni per ghiaccio e neve
Con la sentenza n. 5859/18, la Corte di Cassazione si è espressa anche sui danni causati dal ghiaccio e dalla neve, soffermandosi in particolare sul risarcimento per cadute e scivolate.
Stando alla sentenza, il Comune è esonerato dal risarcimento danni nel caso in cui la lastra di ghiaccio fosse visibile e potesse essere evitata con un minimo di diligenza.
Pertanto il Comune risulterà responsabile della gestione delle strade, ma il cittadino è tenuto a usare la giusta attenzione. Per avere diritto ad un risarcimento, il cittadino dovrà invece dimostrare che il ghiaccio non era visibile e quindi impossibile da evitare anche prestando la dovuta attenzione, ad esempio nel caso in cui la lastra di ghiaccio fosse risultata ricoperta da foglie.
Risarcimento danni da grandine
Il caso della grandine merita un capitolo a sé, in quanto se causa danni all’automobile, ammaccandola o rompendo il parabrezza ad esempio, molto spesso il cittadino potrebbe ottenere un risarcimento dalla compagnia assicurativa, dimostrando la presenza e l’entità del danno con foto e documenti.
Per aumentare le possibilità di ottenere un risarcimento è consigliabile presentare una denuncia alle Forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco o Protezione Civile e procurarsi il bollettino dell’Osservatorio Meteo più vicino per certificare che la grandinata sia avvenuta nel giorno e nell’ora indicata dal richiedente.
Tuttavia, la copertura assicurativa per grandine è accessoria e non tutti gli automobilisti ne sono dotati, occorre stipulare una polizza specifica contro gli eventi atmosferici.
Risarcimento per calamità naturale
Talvolta può accadere che i danni non siano causati dalla scarsa manutenzione del Comune, ma da vere e proprie calamità naturali che non possono di certo essere previste dato il carattere straordinario.
In questi casi la procedura per richiedere il risarcimento dei danni è la medesima: tramite lettera raccomandata o a mano presso l’ufficio comunale competente, allegando foto, video, ogni elemento di prova del danno e certificati medici, se presenti.
Il risarcimento tuttavia potrebbe essere subordinato al riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte della Regione. In ogni caso, la Cassazione ha stabilito che l’onere della prova ricade sull’ente territoriale in questione.
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