pubblicazione testamento

pubblicazione testamento

Le diverse tipologie di testamento prevedono iter burocratici differenti a seconda della loro natura. Vediamo quali sono e come avviene la comunicazione agli eredi e legatari.

Testamento olografo: la pubblicazione

Dopo la scomparsa del testatore, è necessario rendere pubblico il testamento. Secondo la legge, chiunque sia in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione non appena viene a conoscenza della morte del testatore (art. 620 c.c.).
È importante ricordare che distruggere il testamento anziché richiederne la pubblicazione costituisce un reato (art. 490 del codice penale), anche se chi lo fa è l’erede stesso, il quale non ha il diritto di disporre del testamento ma è obbligato a renderlo pubblico una volta venuto a conoscenza della morte del testatore (Cass. penale, 5 luglio 1983).
Chiunque ritenga di avere un interesse può presentare un ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, chiedendo di stabilire un termine per la presentazione.
La richiesta di pubblicazione del testamento può essere fatta da chiunque e non implica automaticamente l’accettazione dell’eredità. Perciò, chi ha chiesto la pubblicazione di un testamento in cui è nominato erede, ha il diritto di decidere legittimamente di non accettare l’eredità.
La pubblicazione del testamento avviene tramite un atto notarile che rende il testamento accessibile a tutti.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo un verbale in forma di atto pubblico in cui descrive lo stato del testamento, ne riporta il contenuto e menziona l’apertura, se il testamento è stato presentato sigillato. Il verbale viene sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Vengono allegati la copia del testamento vidimata in ogni mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore (o la copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta).

Quando il testamento viene depositato presso un notaio dal testatore, è proprio il notaio che si occupa della pubblicazione ufficiale. Successivamente, il notaio invia la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, dove è possibile richiederne una copia (art. 622 c.c.).

Una volta pubblicato, il notaio si occupa di tutte le formalità previste dalla legge (comunicazione alla cancelleria del tribunale, registrazione, trascrizione nei registri immobiliari, voltura catastale) e può fornire assistenza agli eredi nella presentazione della dichiarazione di successione.
Per procedere con la pubblicazione, è necessario consegnare al notaio l’originale del testamento insieme a un estratto dell’atto di morte in carta libera (senza marche da bollo), rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso e da allegare al verbale di pubblicazione.
Una volta effettuata la pubblicazione (o la registrazione), il testamento diventa pienamente efficace per tutti. Subito dopo la pubblicazione del testamento, il notaio informa gli eredi e i legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (art. 623 del codice civile).
Per evitare la diffusione di affermazioni offensive verso terzi, il tribunale può decidere che determinati periodi o frasi non patrimoniali siano cancellati dal testamento e non inclusi nelle copie richieste, a meno che l’autorità giudiziaria non richieda il rilascio di una copia integrale (art. 620, sesto comma, del codice civile).

Testamento pubblico: la registrazione

Non appena gli è nota la morte del testatore, il notaio comunica l’esistenza del testamento pubblico agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza. È utile che gli eredi o i legatari stessi informino il notaio nel caso in cui quest’ultimo non sia a conoscenza della morte del testatore. Pertanto, è consigliabile che anche il testatore, mentre è ancora in vita, informi qualcuno della presenza del testamento e del notaio che lo ha redatto.
Una volta verificata la morte del testatore, il testamento pubblico non viene pubblicato, ma semplicemente registrato attraverso un atto notarile che trasferisce il documento dalla sezione degli atti a causa di morte alla sezione degli atti tra vivi, per poi procedere con la registrazione ai fini fiscali.
All’atto notarile deve essere allegato l’estratto dell’atto di morte del testatore. Il notaio invia poi una copia autentica del testamento pubblico alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, dove chiunque può richiederne una copia (art. 622 c.c.).
Il testamento segreto: la pubblicazione Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore (art. 621 c.c.).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura. Il verbale è sottoscritto dalla persona che richiede la pubblicazione del testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore (o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta). Dopo la pubblicazione, il notaio trasmette la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, ove chiunque può chiederne copia (art. 622 c.c.).

L’identificazione dei beni menzionati nel testamento

La legge non prevede particolari formalità per l’indicazione nel testamento dei beni oggetto di specifiche disposizioni. Quando il testatore si limita a nominare gli eredi, non è necessario elencare i beni compresi nell’eredità, poiché l’istituzione di erede ha per oggetto l’intero patrimonio del defunto, in tutto o per quote astratte (un mezzo, un terzo, etc.).
Se invece il testatore intende disporre, a favore di uno o più soggetti, di beni specificamente determinati, li può descrivere in qualsiasi modo, anche se ovviamente è necessario che i beni oggetto della disposizione possano essere individuati con certezza.
L’aspetto più delicato riguarda l’identificazione dei beni immobili, perché dopo la pubblicazione del testamento sarà necessario procedere all’intestazione formale in capo al beneficiario. Non è indispensabile indicare nel testamento i dati catastali (Comune, foglio, particella ed eventuale subalterno), che rappresentano il modo più preciso per identificare un bene immobili, e nella maggior parte dei casi è sufficiente indicare il Comune e, in presenza di più immobili nello stesso Comune, la via e il numero civico.
Una maggiore precisione è richiesta, al fine di evitare dubbi, quando il testatore è proprietario di più beni immobili nello stesso luogo. Se ad esempio possiede più appartamenti in una stessa via, è opportuno che li identifichi in maniera più dettagliata possibile, anche facendo riferimento ai dati catastali, qualora voglia destinarli a soggetti diversi.
Vanno indicate anche le autorimesse. La mancata indicazione nel testamento, però, può essere causa di controversie dopo la morte del testatore, quindi è sempre consigliabile specificare che si intende lasciare a una certa persona la casa e l’autorimessa, oppure, più genericamente, la casa e tutte le sue pertinenze. In ogni caso, dopo la pubblicazione del testamento occorre identificare con precisione i beni immobili oggetto delle disposizioni specifiche, al fine della corretta indicazione nella dichiarazione di successione, e della loro voltura catastale.
L’identificazione dei beni immobili avviene di solito in un atto notarile a cui partecipano tutti gli interessati (eredi ed eventuali legatari), e può essere contenuta anche nello stesso atto di pubblicazione del testamento, se tutti gli interessati sono presenti in quel momento davanti al notaio.

Erede e legatario: quali sono le differenze?

Stando a quanto stabilito dall’art. 588 del codice civile, l’erede è colui che succede per legittima al de cuius nella totalità dei suoi beni o in una quota degli stessi. Il legatario invece è colui a cui il testatore lascia uno o più beni specifici, ad esempio un immobile, una somma di denaro, un gioiello.
L’erede deve accettare l’eredità per ottenerla, ma può anche rinunciarvi. I debiti ereditati possono essere passivi, ossia non estinti dal defunto. Diversamente, il legatario è in parallelo in una condizione privilegiata, perché a suo carico non si trasmettono le passività del defunto, acquistando diritti patrimoniali specifici e nemmeno avendo bisogno di accettare il lascito ricevuto, che entra immediatamente, dall’apertura della successione, nel suo patrimonio.

Testamento: la comunicazione agli eredi e legatari

Nella maggior parte dei casi, chi è beneficiato da un testamento (come erede o legatario) ne conosce l’esistenza, e può quindi provvedere, dopo la morte del testatore, a tutti gli adempimenti necessari per entrare in possesso di ciò che gli spetta, ottemperando agli obblighi di natura fiscale.

Il codice civile prevede comunque che il notaio, dopo aver pubblicato il testamento olografo o segreto, ne comunichi l’esistenza agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (art. 623 del codice civile). Il notaio provvede di solito inviando una lettera raccomandata, nella quale informa dell’avvenuta pubblicazione del testamento, allegandone copia oppure avvisando della possibilità di ottenerne una copia presso il proprio studio.
Nel caso del testamento pubblico, è previsto che il notaio ne comunichi l’esistenza agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza appena gli è nota la morte del testatore, quindi anche prima di aver provveduto alla sua registrazione (art. 623 del codice civile).
In ogni caso, è sempre consigliabile, soprattutto quando il testamento è destinato a soggetti diversi dai parenti più stretti, lasciare anche le indicazioni necessarie per comunicare con eredi e/o legatari, inserendole direttamente nel testamento oppure in un documento separato, che può essere conservato dal notaio insieme al testamento.

Lo Studio Legale Colombetti tratta con competenza tutto gli adempimenti amministrativi relativi all’apertura della successione, alla redazione o all’esame di un testamento o alla devoluzione dell’eredità. Per richiedere un parere qualificato agli Avvocati dello Studio Colombetti esperti in materia compila il form o scrivi una mail a segreteria@studiolegalecolombetti.it.