Ti hanno rovinato le vacanze? La struttura in cui hai soggiornato era fatiscente o hanno smarrito il tuo bagaglio? Non hai ricevuto l’assistenza che ti avevano promesso?

L’art. 47 del Codice del Turismo precisa che è possibile richiedere e ottenere un risarcimento qualora venga comprovata la sussistenza di un inadempimento di “non scarsa importanza”.

In questo articolo parleremo dei casi in cui è possibile richiedere un risarcimento e quali sono le procedure da seguire.

Quando si configura il danno da vacanza rovinata?

Il turista o il viaggiatore la cui vacanza risulta danneggiata dall’impossibilità di godere a pieno del soggiorno può richiedere un risarcimento per danno da vacanza rovinata.

La legge tutela il turista o il viaggiatore quando gli obblighi assunti dagli organizzatori di viaggi e previsti nel contratto non vengono rispettati e i servizi offerti risultano totalmente inesistenti o di livello inferiore rispetto a quelli promessi al momento dell’acquisto del pacchetto turistico (strutture ricettive fatiscenti, scarse condizioni igieniche, organizzazione carente, mancata assistenza).

Si parla, pertanto, di vacanza rovinata ogni volta in cui si configura un caso di responsabilità dell’albergatore o del tour operator, i quali non adempiano alle condizioni stabilite nel contratto, provocando il mancato godimento della vacanza intesa come occasione di svago.

Si pensi al caso dell’overbooking, con conseguente cambiamento della struttura alberghiera o del volo aereo, o alla mancata consegna del bagaglio.

Il danno da vacanza rovinata rientra parzialmente nella categoria dei “danni patrimoniali”, dal momento che può comportare una perdita in termini economici, ma soprattutto fa capo alla tipologia dei “danni non patrimoniali”, perché fa leva sul mancato godimento della vacanza in termini di relax e sul disagio psico-fisico che questo comporta al viaggiatore.

In caso di vacanza rovinata, cosa deve fare il turista danneggiato?

Il turista non deve fare altro che dimostrare dinanzi al giudice l’inadempimento della controparte, sulla base del contratto, indicando nello specifico quali condizioni e aspettative non sono state soddisfatte o sono risultate di qualità inferiore rispetto a quelle pattuite.

Ovviamente il tour operator o l’albergatore dispongono della possibilità di presentare a proprio favore delle prove che dimostrano il totale adempimento del contratto turistico. Una volta accertato il pregiudizio, il giudice procede, in virtù della tutela per il turista prevista dalla legge, alla quantificazione del danno che deve risultare: integrale ed equa in base alle circostanze del caso concreto.

Ecco le vie perseguibili:

– RECLAMO IN LOCO

Qualsiasi situazione che non rispetti il contratto stipulato con l’agenzia di viaggi deve essere contestata dal turista mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. È importante conservare sempre una copia del reclamo.

– PROVE E TESTIMONIANZE

Per essere risarciti occorre provare di avere subito un danno, per cui raccogliere testimonianze ed effettuare rilievi fotografici di tutto ciò che è risultato difforme da quanto acquistato è il modo più efficace per provare il danno in maniera immediata.

– RECLAMO AL TOUR OPERATOR

La procedura prevede l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno al Tour Operator contenente una diffida/messa in mora con richiesta di risarcimento del danno subito.

 

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